La digitalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni costituisce, con vis sempre più espansiva, una tematica di primo rilievo nell’ordinamento italiano. Il dibattito su questo tema si è sviluppato progressivamente attraverso le coordinate tracciate dall’Unione Europea in base alle quali i dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, oltre a dover essere fruibili da parte dei cittadini devono essere disponibili, non più in formato cartaceo ma digitale.
Il quadro che, quindi, viene a delinearsi in ambito nazionale, vede il fenomeno della digitalizzazione protagonista indiscussa di un cambiamento organizzativo-burocratico incidente tanto sulla gestione interna dei documenti amministrativi informatici, tanto sull’iter procedimentale e sui rapporti instaurati con il cittadino utente.
Con il termine e-government (amministrazione digitale), che indica il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, si specifica ulteriormente gli obiettivi della transizione digitale: «l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni, coniugato a modifiche organizzative ed all’acquisizione di nuove competenze al fine di migliorare i servizi pubblici ed i processi democratici e di rafforzare il sostegno alle politiche pubbliche».
Segnatamente, l’implementazione delle nuove tecnologie nel settore dell’azione amministrativa deve conformarsi ai principi di massima trasparenza, efficienza ed inclusività affinché vengano erogati servizi pubblici personalizzati ed intuitivi a tutti i cittadini e a tutte le imprese nell’UE.
Anche la giustizia fa i conti con la trasformazione digitale.
L’art. 6, co. 1, lett. c), d.lgs., 10/10/2022, n. 150 ha previsto che, dopo “l’articolo 111, sono inseriti i seguenti:
«Art. 111-bis (Deposito telematico).
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.
Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti).
1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico. …omissis”.
Per tutte queste premesse, nell’era della necessaria nonchè doverosa trasformazione dei processi all’interno delle pubbliche amministrazioni, per l’esercizio stesso dell’efficientamento del servizio pubblico e per rispondere alle esigenze di interoperabilità anche con altre Pubbliche Amministrazioni, Procure incluse, che si è pensato di innovare un segmento del servizio pubblico, quello dell’infortunistica stradale, per consentire la rispondenza ai dettami legislativi e alle richieste della UE. Con il nostro intervento gli atti sono nativi digitali a partire dal
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rilievo del sinistro stradale (misurazioni digitali tridimensionali)
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la costituzione del Fascicolo digitale (Rapporto di Incidente Stradale)
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la possibilità dello svolgimento delle attività di investigazione e di escussione dei testi e delle parti in linea con i dettami della c.d. Riforma Cartabia (Processo Digitale)
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gestione delle Comunicazioni alle Autorità Amministrative e Giudiziarie connesse agli incidenti stradali.
Per attuare questa trasformazione mettiamo a disposizione i nostri esperti. Se non hai ancora innovato il servizio di infortunistica stradale, richiedi un contatto compilando il form ed indicando anche un orario utile, in modo da essere raggiunto quando lo desideri.